Il DPR 75/2013 disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. In particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. b), il DPR 75/2013 definisce i requisiti per l’abilitazione dei tecnici ai fini dell’attività di certificazione energetica.
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che desiderano approfondire le tematiche relative all’efficienza energetica nel settore edilizio e, in particolare, a coloro che intendono (in conformità a quanto indicato nei commi 3 e 4 del citato art. 2) ottenere i requisiti di tecnico abilitato alla certificazione energetica.
Il corso di formazione (ed il relativo esame) rientra tra quelli previsti dall’art. 2 comma 5 del DPR 75/2013, che sono svolti a livello nazionale ed autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La prossima edizione del corso si terrà a Pordenone tra novembre e dicembre 2015, per 80 ore di lezione.
La scheda del corso sarà disponibile a partire dal mese di settembre.
Le iscrizioni al corso non sono ancora aperte, chi è interessato a partecipare alla futura edizione del corso può mandare un'email a formazione@ape.fvg.it per ricevere tempestive informazioni non appena verrà calendarizzato.
Unicamente a livello indicativo, rimandiamo alla scheda del corso precedente.
In riferimento al quesito postoci da diversi professionisti in merito alla necessità o meno di essere iscritti all'albo di riferimento ai fini dell'abilitazione, il MISE ha chiarito che i requisiti che deve possedere il tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici, espressi nei commi 3 e 4 dell'art. 2 del DPR 75/2013, sono da intendersi come sostitutivi l’uno dell’altro. Pertanto, il tecnico in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’articolo 2, comma 4, non iscritto all’Albo, frequentando e superando specifici corsi di formazione per certificatori energetici, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, è tecnico abilitato a tutti gli effetti.