APE FVG, in quanto autorizzata dal MISE a svolgere i corsi per la certificazione degli edifici ai sensi del comma 5 del DPR 75/2013 e smi, ha ricevuto nuovamente diverse richieste di chiarimento sul supposto obbligo di iscrizione all’albo, qualora esistente, anche per quei professionisti che risultano abilitati alla certificazione energetica degli edifici attraverso i corsi suddetti e i relativi esami.
Nonostante il precedente parere ricevuto dal MISE e divulgato tempo fa da APE FVG, purtroppo l’attività di alcuni tecnici certificatori è rimasta bloccata a causa di una diversa lettura del DPR da parte di alcuni enti. Abbiamo pertanto provveduto a riformulare il quesito al MISE, chiedendo una nota ufficiale e definitiva.

La comunicazione ministeriale dd. 17 giugno 2016 ribadisce che i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 2 del citato DPR, ovvero l’iscrizione all’albo professionale e la frequenza di un corso con superamento dell’esame finale, devono essere considerati alternativi ai fini dell’abilitazione alla certificazione energetica.